Perché il Decreto 81 si applica al volontariato di protezione civile attraverso specifici decreti?
Perché le norme in materia di salute e sicurezza devono essere applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi da svolgere quali:
Immediatezza d’intervento in contesti non pianificabili, organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata sul pronto impiego, imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari EMERGENZIALI dove i volontari sono chiamati ad operare senza appunto avere la possibilità di una preventiva valutazione dei rischi connessi.
Insomma occorre essere rapidi nello svolgimento delle attività e dei compiti di protezione civile e quindi, il legislatore ha ritenuto necessario derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando e adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone coinvolte.
Per questi motivi il volontario (aderente ad una organizzazione regolarmente iscritta) che opera nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di formazione, informazione e addestramento oltre agli aspetti di idoneità fisica, dotazione di attrezzature e DPI.
E’ dunque fondamentale che l’organizzazione di volontariato curi l’impiego dei propri volontari in scenari di rischio di protezione civile (Allegato 1, punto 1 del DPCM 12/01/2012) svolgendo compiti specificatamente previsti (Allegato 1, punto 2 del DPCM 12/01/2012).
…Tutto il resto non è protezione civile…
